Allo scopo di consentire, nei giorni 25 e 26 aprile 2026, il transito e la sosta all'interno della ZTL "B "7:30-18.30", dei veicoli a servizio del Personale addetto alle procedure di ammissione delle liste elettorali;
vista la richiesta presentata, in data 14/4/2026 dal Servizio PE- Servizi Demografici e Statistica;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dalle ore 8:00 del giorno 25 APRILE 2026 alle ore 24:00 del 26 APRILE 2026 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
siano consentiti, all'interno della ZTL "B" 7:30-18.30, il transito e la sosta ai veicoli a servizio del Personale addetto alle procedure di ammissione delle liste elettorali. Detti veicoli dovranno esporre l'apposito logo rilasciato dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale di Prato.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il richiedente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 16/04/2026