Allo scopo di consentire lo smontaggio e la rimozione di una giostra a cavalli all'interno dell'Area Pedonale Urbana di Piazza Santa Maria delle Carceri, è necessario adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
vista la richiesta pervenuta dall'esercente la giostra in data 31/3/2026
vista la comunicazione pervenuta dal Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente in data 4 novembre 2024, relativa alla polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni alla piazza;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che l'adozione dei necessari provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori di montaggio e smontaggio della giostra nonché la permanenza della giostra nell'area individuata, è subordinata all'ottenimento, da parte dell'esercente la giostra, dei necessari titoli abilitativi dai competenti uffici e/o enti;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1. Operazioni di smontaggio e di rimozione della giostra a cavalli
che, dalle ore 19:00 del giorno 14 APRILE 2026 fino al termine delle operazioni di smontaggio e di rimozione della giostra a cavalli e comunque non oltre le ore 19:00 del giorno 16 APRILE 2026 nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di piazza interessato dalle operazioni di smontaggio e di rimozione della giostra a cavalli, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
L'intera area interessata dall'esecuzione delle suddette operazioni dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone altresì che:
- l'esercente la giostra, esecutore delle sopra descritte operazioni, adotti, in corrispondenza di tutti i tratti con pavimentazione in pietra, ogni accorgimento utile a non arrecare danni alla pavimentazione della piazza. In caso contrario, gli eventuali danni provocati dovranno essere tempestivamente segnalati al Comune di Prato, Servizio PT Mobilità e Infrastrutture, a cura della stessa impresa e saranno addebitati a carico del medesimo esercente; si dà atto che l'esercente la giostra ha prestato idonea garanzia di eventuali danni alla piazza mediante polizza assicurativa n.1/2700/65/177380936 emessa, a favore del Comune di Prato, da UnipolSai Assicurazioni S.P.A. con sede a Scandicci, in via Stalingrado, 45, con validità 30/12/2024-30/12/2025. L'esercente la giostra dovrà presentare entro il termine di scadenza della succitata polizza assicurativa il rinnovo della stessa al quale è subordinata la validità della presente ordinanza;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito;
- nei momenti precedenti e successivi allo smontaggio della "Giostra a cavalli Galoppanti", l'entrata e l'uscita dell'automezzo targato FF 138 YH o in alternativa dell'automezzo targato FE 645 TV, dall'Area Pedonale Urbana di Piazza Santa Maria delle Carceri siano supportate da personale dell'organizzazione, opportunamente dotato di pettorina catarifrangente e di paletta, il quale dovrà altresì assicurare che le operazioni di manovra avvengano in tutta sicurezza, interrompendo temporaneamente, in caso di necessità, la circolazione veicolare. In particolare, al fine di consentire l'effettuazione delle necessarie manovre d'inversione di marcia, detto automezzo impegni contromano la parte di Piazza Santa Maria delle Carceri compresa tra l'ingresso/uscita dell'Area Pedonale Urbana e l'intersezione con via Dante, previa adozione, da parte del personale di scorta dell'esercente, adeguatamente dotato di pettorina catarifrangente e paletta, della SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE veicolare e pedonale;
- l'esercente la giostra assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose derivanti dalla movimentazione e dallo stazionamento del veicolo sopra descritto nell Area Pedonale Urbana di Piazza Santa Maria delle Carceri.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT4 Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'esercente la giostra dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione veicolare e pedonale, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'esercente la giostra ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sarà a carico dell'esercente la giostra a cavalli, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 31/03/2026