Vista la propria ordinanza n. 778/2026, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, limitatamente agli stalli di sosta collocati in Piazzale O. Tempesti in adiacenza all'immobile con ingresso principale in via T. Tasso, civico 25/b, il posizionamento di un ponteggio rastremato occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia alla copertura dell'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta pervenuta dalla ditta esecutrice dei lavori in data 30/3/2026, relativa alla modifica del periodo oggetto dell'occupazione;
rilevata pertanto la necessità di integrare l'ordinanza n. 778/2026;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.
che dal giorno 30 MARZO 2026 il dispositivo delll'ordinanza n. 778/2026, in relazione al periodo oggetto dell'occopazione, sia modificato come segue:
che dal giorno 20 APRILE 2026 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 MAGGIO 2026, nel sotto indicato piazzale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
Si dispone che l'ordinanza 778/2026 è confermata in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 31/03/2026