Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 702/2026

Apertura al transito di una nuova viabilità che collega via Sila con via Perlasca; disciplina della circolazione.
il dirigente

Vista la necessità di procedere all'apertura al traffico di una nuova viabilità che collega via Sila con via Giorgio Perlasca;

dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

considerato che la nuova viabilità di collegamento tra la via Sila e la via Giorgio Perlasca, connetterà le due strade esistenti che sono classificate secondo l'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285 come tipo F - strade locali e conseguentemente ne manterrà la stessa classificazione;

rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione nel tratto stradale di cui trattasi;

visto l'art. 5, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

richiamato il Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


dispone

che, dal giorno 18 MARZO 2026, nella viabilità sotto indicata siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti:

  • NUOVA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIA SILA E VIA GIORGIO PERLASCA:

la circolazione in detta via sono disciplinate come illustrato nell'Allegato 1 (disciplina della circolazione), parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione nella strada sopra riportata, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 18/03/2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)