Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato - https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2408/2026

Istituzione a senso unico in direzione via G. Meucci (verso nord) di un tratto di via Curtatone (zona Centro), tra via Pistoiese e via R. Luti, dal 15 settembre al 26 settembre, per lavori alla condotta gas a cura di Toscana Energia S.p.a. - Revoca dell'ord. 2391/2026
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2391/2026, con la quale si consentivano i lavori di scavo per la sostituzione della rete gas metano, in un tratto di via Curtatone, richiesti da Toscana Energia S.p.A. ed a cura della ditta L.G.P. S.r.l. con sede in Montefino (TE), via Risorgimento 38;

vista la richiesta pervenuta in data 9 settembre 2026 dalla ditta L.G.P. S.r.l., ditta esecutrice dei lavori per conto dalla società Toscana Energia S.p.A, relativa all'adozione di ulteriori ed appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

pervenute a questo ufficio tramite "Prato City Works" da Toscana Energia S.p.A. P.G. 26-007-015-260710, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità;

vista l'Autorizzazione 38784/2024 rinnovata il 7 maggio 2026, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A.;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 15 SETTEMBRE 2026, l'ordinanza 2391/2026 sia revocata.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Qualora l'area di cantiere fosse interessata dalla presenza di contenitori stazionari della raccolta differenziata del vetro, dovrà essere inviata comunicazione di spostamento al seguente e-mail: DPT-ordinanze@aliaserviziambientali.it con allegata la documentazione attestante la legittimità dell'intervento (ordinanza sindacale).

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 15/09/2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)