Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2339/2026

Revoca ordinanze n. 2337/2025 e n.410/2023 relative all'istituzione di uno stallo di sosta per diversamente abili in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70 con riserva a favore dell’autorizzazione n. 15548 e in Viale Galileo Galilei, in prossimità del civico 191, con riserva a favore dell’autorizzazione n. 11107 con contestuale istituzione di uno stallo di sosta per diversamente abili in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70 con riserva a favore dell’autorizzazione n. 11107.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 2337/2025 del 24/07/2025 e n. 410/2023 del 27/02/2023 con la quale venivano istituiti uno stallo di sosta per diversamente abili in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70, con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 15548, ed uno stallo di sosta per diversamente abili in Viale Galilei, in prossimità del civico 191, riservato all'autorizzazione n. 11107;

vista la richiesta di spostamento dello stallo di sosta per diversamente abili in Viale Galilei, in prossimità del civico 191, registrata al n. 156805 del Protocollo Generale dell'Ente il 23/07/2026;

rilevato il venir meno dell'interesse allo stallo di sosta invalidi riservato, in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70, per decesso del titolare dello stesso;

rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi ai citati stalli di sosta e di isituire in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70, uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio della persona invalida titolare dell'autorizzazione n. 11107;

visti gli artt. 5 comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che dal giorno 4 SETTEMBRE 2026

SIA REVOCATA l'Ordinanza n. 2337/2025 del 24/07/2025;

SIA REVOCATA l'Ordinanza n. 410/2023 del 21/02/2026;

SIA ISTITUITO sia istituito in Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70, n. 01 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione.

La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, in modo ben visibile dall'esterno, dell'apposito contrassegno relativo all'autorizzazione n. 11107;

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di Via Alberto Casella, in prossimità del civico 70, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità di cui sopra.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.


Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.


Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 11/09/2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)