Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2238/2026

Revoca ordinanza n. 1904/2021 relativa all'istituzione di uno stallo di sosta per diversamente abili in Via della Ricostruzione, in prossimità del civico 13, con riserva a favore dell’autorizzazione n. 13226.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 1904/2021 con la quale veniva istituito, in Via della Ricostruzione, in prossimità del civico 13, uno stallo di sosta per diversamente abili con riserva a favore del titolare dell'autorizzazione n. 13226;

vista la richiesta di cancellazione dello stesso pervenuta con comunicazione registrata al n. 171659 del Protocollo Generale dell'Ente il 17/08/2026;

rilevato il venir meno dell'interesse allo stallo di sosta invalidi riservato, in Via della Ricostruzione, in prossimità del civico 13, per decesso del titolare dello stesso;

rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio della persona invalida titolare dell'autorizzazione n. 13226 posto in Via della Ricostruzione, in prossimità del civico 13, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;

visti gli artt. 5 comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che dal giorno 24 AGOSTO 2026

SIA REVOCATA l'Ordinanza n. n. 1904/2021.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 18/08/2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)