Vista l'istanza pervenuta, in data 23 giugno 2026 da "Fiat 500 Club Italia", con sede a Garlenda (SV) in Via Roma n. 90, relativa all'adozione, per i giorni 12 e 13 settembre 2026, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere un autoraduno non competitivo denominato "30° Raduno Fiat 500 d'epoca e derivate;
preso atto della pratica AOT 574/2026;
preso atto del percorso scelto per l'uscita dei veicoli dal luogo dell'esposizione;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1 Divieti di sosta
che il giorno 12 SETTEMBRE 2026, dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 18:30, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli partecipanti al raduno in oggetto, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.
2 Parata del 12 Settembre 2026
che il giorno 12 SETTEMBRE 2026, dalle ore 15:00 fno all'uscita delle vetture dal territorio comunale e comunque non oltre le ore 19:30, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
Partenza dei veicoli in direzione del Museo del Tessuto:
Ripartenza delle autovetture in direzione di Piazza San Domenico
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio della parata di veicoli d'epoca.
2.1
che il giorno 12 SETTEMBRE 2026, dalle ore 17:30 alle ore 18:30, nella sotto elencata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
è autorizzato il transito dei veicoli partecipanti al "30° Raduno Fiat 500 d'Epoca e Derivate" nelle suddette vie facenti parte della ZTL "B" 7:30/18:30.
Si dispone altresi che:
- durante l'intero percorso del Raduno in oggetto i veicoli partecipanti allo stesso rispettino rigorosamente le norme del Codice della Stada;
all'interno delle suddette vie facenti parte della Z.T.L. "B" i veicoli partecipanti al Raduno rispettino una velocità moderata, tale da non arrecare intralcio e pericolo.
3
che il giorno 13 SETTEMBRE 2026, dalle ore 08.00 fino al termine dell'evento e comunque non oltre le ore 11:45, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
sono autorizzati lo stazionamento e l'esposizione delle vetture partecipanti al raduno in oggetto.
Si dispone altresì che:
- nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo l'ingresso, il posizionamento e l'uscita di dette autovetture siano supportati da personale dell'organizzazione, opportunamente dotato di pettorina catarifrangente e di paletta, il quale dovrà altresì assicurare che le operazioni di manovra avvengano in tutta sicurezza ed in assenza di pedoni in tutta l'area di movimentazione dei veicoli;
- l'organizzazione dell'evento assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali e cose derivanti dalla movimentazione e dallo stazionamento dei veicoli sopra descritti nell'Area Pedonale Urbana di Piazza Duomo.
3.1 Parata del 13 Settembre 2026
che il giorno 13 SETTEMBRE 2026, dalle ore 11:45 fno all'uscita delle vetture dal territorio comunale e comunque non oltre le ore 13:00, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
Partenza dei veicoli in direzione del Comune di Carmignano
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio della parata di veicoli d'epoca.
3.3
è autorizzato il transito dei veicoli partecipanti al "30° Raduno Fiat 500 d'Epoca e Derivate" nelle suddette vie facenti parte della ZTL "A" 00:00-24:00 e della ZTL "B" 7:30/18:30.
Si dispone altresi che:
- durante l'intero percorso del Raduno in oggetto i veicoli partecipanti allo stesso rispettino rigorosamente le norme del Codice della Stada;
all'interno delle suddette vie facenti parte della Z.T.L. "A", della Z.T.L. "B" e all'interno dell'Area Pedonale di Piazza Duomo i veicoli partecipanti al Raduno rispettino una velocità non superiore a 10 Km/h, tale da non arrecare intralcio e pericolo.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT4- U.O.C.Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea
Durante la circolazione nell'itinerario suddetto tutti i veicoli dovranno osservare scrupolosamente obblighi, divieti, prescrizioni e norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.)
In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei veicoli d'epoca partecipanti alla manifestazione.
AVVERTE
che il responsabile dell'organizzazione della manifestazione di cui trattasi dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), in particolare:
sia rispettato il percorso previsto;
la manifestazione si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti vigenti in materia e delle norme di sicurezza;
la manifestazione non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;
i responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada e le prescrizioni indicate;
prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per la sfilata;
sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso, delle aree di sosta dei veicoli partecipanti ed eventualmente del pubblico. Sia prestata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento, al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei veicoli partecipanti alla manifestazione nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di un'adeguata scorta tecnica, composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;
prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;
sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla manifestazione adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione;
qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 (ventiquattro) ore prima le direzioni delle aziende di trasporto pubblico;
sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;
sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;
sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, mentre i relativi oneri saranno a carico dell'organizzazione della manifestazione;
i partecipanti osservino una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme previste dal N.C.d.S. e delle regole di ordinaria prudenza, in particolare i conducenti dei veicoli che fanno parte del convoglio/colonna dei partecipanti, ai sensi dell'art. 360 D.P.R. 495/1992, dovranno occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla normale circolazione;
si richiama in particolare l'attenzione sul rispetto della distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del Nuovo Codice della Strada nonché di tutte le norme relative: ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, agli obblighi assicurativi, alla revisione, ai limiti di velocità, ecc..
Nel caso di partecipazione al convoglio di veicoli in numero superiore alle dieci unità, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. 495/1992, sul primo veicolo della colonna rispetto al senso di marcia sia collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "inizio colonna" e posteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero "fine colonna".
I veicoli partecipanti alla manifestazione dovranno essere conformi alle norme previste per la circolazione dal Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno rispettare le disposizioni degli artt. 60 e 99 nonché degli artt. 214 e 215 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495) se necessario;
all'uopo si ricorda che: se trattasi di veicoli d'epoca, i veicoli stessi, per poter circolare, dovranno essere provvisti "(…) di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i Trasporti Terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo(…), del foglio di via e della targa provvisoria;
se trattasi, invece, di veicoli di interesse storico o collezionistico per poter circolare sulle strade dovranno possedere " i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (…)" del Nuovo Codice della Strada all'art. 215.
Al termine della manifestazione, a cura e spese degli organizzatori, dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro sia stato collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica se necessaria delle aree interessate dalla manifestazione e, in particolare, della zona di partenza della stessa.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti dalla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
RENDE NOTO
Che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell' art. 123 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta, tramite So.Ri. S.p.A., la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.
Si prescrive che gli organizzatori dell'evento rechino appresso copia della presente ordinanza al fine di poterla esibire ai competenti organi in caso di controllo.
L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gi organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 31/07/2026