Preso atto della necessità di istituire uno spazio adibito al carico e allo scarico di cose posto in via Firenze, in prossimità del civico 54/h, a servizio delle attività commerciali presenti in zona, adottando idonei provvedimenti di viabilità;
accertata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto in via Firenze, in prossimità del civico 54/h con contestuale adozione dei necessari ed idonei provvedimenti di viabilità;
dato atto, altresì, che dette operazioni di carico e scarico potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 3620 del 28/12/2022, avente per oggetto "Linee guida per la realizzazione di aree destinate al carico e allo scarico di cose sulla viabilità comunale - approvazione";
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 158 del D. Lgs. 30/04/1992,n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G.146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili diU.O.C.;
che dal giorno 30 LUGLIO 2026, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
via Firenze, in prossimità del civico 54/h:
istituzione di uno stallo di parcheggio destinato ai veicoli per operazioni di carico e scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni feriali, per una superficie complessiva di 20 mq, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2.Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di via Firenze, in prossimità del civico 54/h, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
1. apposizione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale conforme al D.P.R. 16/12/1992, n. 495.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed achi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n.495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 28/07/2026