Vista la propria ordinanza n . 2012/2024, che autorizzava un passo carrabile;
Vista l'autorizzazione n. 76474/1996, rilasciata dal Comune di Prato e relativa al passo carrabile posto in via U. Panziera, civico 32;
vista la richiesta presentata dalla proprietà, inerente all'autorizzazione per la posa in opera di cartellonistica stradale di divieto di fermata, inizio e fine, in via U. Panziera, sul lato opposto a quello del passo carrabile, per circa 50,00 ml, per la ripetizione del passo carrabile aut. n. 76474/1996;
visto il parere favorevole espresso da questo Servizio Mobilità e Infrastrutture in data 24 luglio 2024;
preso atto che sarà comunicata a So.Ri. S.p.A., società di gestione, per conto del Comune di Prato, delle pratiche relative ai passi carrabili, l'emissione della presente ordinanza per gli adempimenti a cura del richiedente in ordine all'area occupata;
rilevata la necessità, per motivi di sicurezza e di fluidità della circolazione, di accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 20 LUGLIO 2026, l'ordinanza 2012/2024 sia revocata.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Qualora l'area di cantiere fosse interessata dalla presenza di contenitori stazionari della raccolta differenziata del vetro, dovrà essere inviata comunicazione di spostamento al seguente e-mail: DPT-ordinanze@aliaserviziambientali.it con allegata la documentazione attestante la legittimità dell'intervento (ordinanza sindacale).
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 20/07/2026