Allo scopo di disciplinare la circolazione veicolare in viottolo di Mezzana, in corrispondenza dell'intersezione con via Pablo Picasso, mediante la realizzazione di una nuova rotatoria in elementi prefabbricati permanenti, come meglio evidenziato nell'Allegato 1 "Disciplina della circolazione";
dato atto che la realizzazione della sopra citata opera ha comportato una sostanziale modifica dell'assetto della circolazione nell'area della predetta intersezione a raso;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di adottare provvedimenti di viabilità, ratificando la segnaletica in loco collocata;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 20 LUGLIO 2026, nell'area di intersezione tra le seguenti vie:
1. Nuovo provvedimento
è istituita viabilità con circolazione regolata a rotatoria con senso antiorario, mediante collocazione di elementi prefabbricati permanenti, adottando i provvedimenti indicati nell'ALLEGATO 1, DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione del'intersezione tra viottolo di Mezzana e via Pablo Picasso, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, nella si dà atto con la presente ordinanza.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 23/07/2026