Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1709/2026

Chiusura del tratto di corsia specializzata collocato in via Pistoiese, tra via Lungo il Ficarello e via Calatafimi, per lavori con piattaforma aerea in prossimità del civico 723, nei giorni 20 e 22/6, dalle 9:00 alle 17:00.
il dirigente

Allo scopo di consentire, limitatamente ai tratti di marciapiede e di corsia specializzata posti in via Pistoiese, in prossimità del civico 723, il posizionamento di una piattaforma aerea occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia alla terrazza dell'immobile ivi ubicato;

vista la richiesta pervenuta dalla ditta esecutrice dei lavori in data 18/6/2026;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 20 e 22 GIUGNO 2026, dalle ore 9:00 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 17:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1

  • Via Pistoiese, limitatamente al tratti di marciapiede e di corsia specializzata posti in prossimità del civico 723, per una lunghezza di circa ml. 10,00:

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dai lavori con piattaforma aerea, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, in prossimità dell'area interessata dai lavori con piattaforma aerea, per il flusso di traffico con direzione da via Calatafimi a via Lungo il Ficarello/via di Montemurlo, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.

L'intera area interessata dal posizionamento della piattaforma aerea e dall'esecuzione e dei lavori sia opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.

Si dispone altresì che:

- la ditta esecutrice dei lavori, tramite appositi movieri a terra opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, dovrà garantire altresì la piena sicurezza al passaggio dei pedoni in corrispondenza del tratto di marciapiede interessato dall'intevento con piattaforma aerea, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito;

- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità dei lavori con piattaforma aerea, sia dal lato degli stessi che da quello opposto.

2 Ulteriori provvedimenti

2.1

  • Via Pistoiese, nel tratto compreso tra via Calatafimi e via Lungo il Ficarello/via di Montemurlo:

SENSO UNICO, con direzione da via Calatafimi verso via Lungo il Ficarello/via di Montemurlo, revocando l'attuale doppio senso di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

al fine di consentire la corretta esecuzione dei lavori con piattaforma aerea, per l'intera durata della presente ordinanza, sia temporaneamente revocato il tratto di corsia specializzata ivi posto, con direzione da via Lungo il Ficarello a via Calatafimi.

2.2

  • Via Doberdò, a partire dall'intersezione con via Castelfidardo e per una lunghezza di circa ml. 10,00 in direzione di via Pistoiese:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato dei civici pari, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.

3 Deviazioni trasporto pubblico locale

Per l'intera durata della presente ordinanza gli autobus dell'autolinea urbana 207 subiranno le seguenti deviazioni:

- Autolinee 207, direzione Prato/stazione

Da via Pistoiese deviazione in:

via Lungo il Ficarello, via Croce Rossa, via Valdingole, via Castelfidardo, via Doberdò, via Pistoiese, da dove riprenderà il percorso ordinario;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT4 - Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 18/06/2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)