Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato - https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2559/2025

Revoca ordinanza 2532/2025 inerente l'apertura al transito di una nuova viabilità denominata via Ilaria Alpi; disciplina della circolazione e della sosta.
il dirigente

Vista l'ordinanza 2532/2025 con la quale si istituiva l'apertura al traffico di una nuova viabilità denominata via Ilaria Alpi;

preso atto che per un mero errore materiale è stata data esecuzione all'ordinanza 2532/2025;

considerato altresì che il provvedimento risulta parzialmente incompleto nella descrizione delle viabilità oggetto di apertura,dal momento che oltre alla via Ilaria Alpi, sono previste ulteriori viabilità in apertura, quali via Sarah Ferrati e piazzale Sarah Ferrati;

visto l'art. 5, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

richiamato il Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S., approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;


dispone

che, dal giorno 19 AGOSTO 2025, l'ordinanza 2532/2025 sia revocata.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet 19/08/2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)