Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 688/2026

PNRR - Senso unico e divieti di sosta con rimozione di un tratto di via Pistoiese direzione Montemurlo (Loc. Viaccia) tra via Montemurlo e via Valdingole, dal 18 al 20 marzo, per asfaltatura.
il dirigente

Allo scopo di consentire, con la quale si consentiva l'esecuzione dei lavori di asfaltatura a seguito dell'esecuzione degli scavi per la realizzazione della rete idrica in un tratto di via Pistoiese, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dall'Impresa Endiasfalti S.p.A., con sede ad Agliana (PT), via F. Ferrucci;

vista la richiesta pervenuta in data 16 marzo 2026 dalla ditta esecutrice delle opere di asfaltatura, Impresa Endiasfalti S.p.A. relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella quale, nell'ambito della cantierizzazione proposta dalla D.L. e così comunicata dall'Impresa esecutrice, questo ufficio ne prende atto, apportando la stesura del provvedimento alla circolazione, fermo restando tutte integrazioni che la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, vorranno apportare, previo cenno d'intesa con il Servizio scrivente;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 25-074-001-250716;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 18 MARZO 2026, fino alla fine dei lavori e comunque entro e non oltre il 20 MARZO 2026, nella sotto indicata via e siano istituiti i seguenti provvedimenti alla viabilità:

  • VIA PISTOIESE, tratto compreso tra l'intersezione con via Montemurlo e l'intersezione con via Valdingole;

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale temporanea di mezzi di lavoro in azione;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;

SENSO UNICO, con direzione verso via di Montemurlo/via Lungo il Ficarello (verso Pistoia), revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo.

2. Ulteriori provvedimenti

2.1

  • VIA CATALAFIMI, all'intersezione con via Pistoiese:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponenedo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a destra;

SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto: senso vietato;

2.2

  • VIA MONTE SAN MICHELE, all'intersezione con via Pistoiese:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponenedo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

2.3

  • VIA LUNGO IL FICARELLO, tratto compreso tra l'intersezione con via Pistoiese e l'intersezione con piazzale Jean Herry Dunant;

SENSO UNICO con direzione via Croce Rossa, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo.

2.4

  • VIA LUNGO IL FICARELLO, all'altezza della proiezione del civico 18:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponenedo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto: senso vietato.

2.5

  • VIA PISTOIESE, intersezione con via Lungo il Ficarello e via di Montemurlo:

TRANSITO ALTERNATO CON L'AUSILIO D'IMPIANTO SEMAFORICO CON LUCI A TRE COLORI, posti a ciascuna delle estremità della strettoia:

2.6

  • VIA DI MONTEMURLO, all'intersezione con via Pistoiese;

FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP), apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza (stop);

2.7

  • VIA DOBERDO', tratto compreso tra l'intersezione con via Castelfidardo e il civico 14;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

3. Deviazioni

Durante detta fase di senso unico, il transito veicolare che proviene da Montemurlo e volesse raggiungere via Pistoiese (località Viaccia), sarà deviato in:

----- via Lungo il Ficarello, via Croce Rossa, via Valdingole, poi regolare via Pistoiese.

Si specifica che lungo il percorso della deviazione, dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIACCIA" e FRECCIA DIREZIONALE.

4. Preavvisi

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate, mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto indicate intersezioni:

  • VIA PISTOIESE, all'intersezione con viale dell'Unione Europea;
  • VIA DELLE LAME, all'intersezione con via di Palarciano;
  • VIA ALFREDO FORTI, all'intersezione con via Pistoiese;
  • VIA DI MONTEMURLO, all'intersezione con via Anita Garibaldi.

Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT4 - U.O.C. Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 16 marzo 2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)