Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 609/2026

Revoca ordinanza n. 415/2023 relativa all'istituzione di uno stallo di sosta per diversamente abili in Via Augusto Righi, in prossimità del civico n. 55, con riserva a favore dell’autorizzazione n. 13456.
il dirigente

Vista l'ordinanza n. 415/2023 con la quale veniva istituito, in Via Augusto Righi, in prossimità del civico n. 55, uno stallo di sosta per diversamente abili con riserva a favore dell'autorizzazione n. 13456 e contestualmente un senso unico alternato tra il civico 53 e il civico 57.

rilevato il venir meno dell'interesse allo stallo di sosta invalidi riservato, in Via Augusto Righi, in prossimità del civico n. 55,per emigrazione del titolare dello stesso presso altro comune;

rilevata pertanto l'opportunità, per i motivi sopra esposti, di revocare i provvedimenti di viabilità adottati relativi allo stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio della persona invalida titolare dell'autorizzazione n. 13456 posto in Via Augusto Righi, in prossimità del civico n. 28, ripristinando al suo posto uno stallo per la sosta di veicoli senza riserva di diritto;

visti gli artt. 5 comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di esecuzione;

visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che dal giorno 6 MARZO 2026

che SIA REVOCATA l'Ordinanza n. 415/2023.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 12 marzo 2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)