Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 297/2026

Divieti di sosta con rimozione forzata ed altre limitazioni in tutta la rete stradale cittadina, dal 10/02 al 10/04, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali, della segnaletica e del verde pubblico, a cura dell'impresa Ellemme di Boci Emiljan.
il dirigente

Allo scopo di adottare provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie, vicoli, piazze, canti, vicoli, viali, viottoli e piste ciclabili del territorio comunale per consentire l'esecuzione di lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e delle loro pertinenze, comprese opere di segnaletica, di verde pubblico e di tutti gli altri interventi previsti nel contratto di servizio, a cura dell'impresa Ellemme di Boci Emiljan.., con sede a Montemurlo (PO), in Via Bagnolo, civico 37; per conto del Comune di Prato;

vista la richiesta pervenuta da uffici interni a questo Servizio in data 9 Febbraio 2026, relativa al rilascio di apposita ordinanza di viabilità, per la realizzazione di opere manutentive sulle strade e di segnaletica stradale;

visto il disciplinare tecnico per la gestione del servizio di cantiere stradale;

rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 273028 del 30/12/2025, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 10 FEBBRAIO 2026 al giorno 10 APRILE 2026, previe opportune intese con il Servizio PT - Mobilità e Infrastrutture, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi progressive, in tutte le vie, viali, corsi, traverse, canti, vicoli, piazze, viottoli e piste ciclabili del Comune di Prato, siano adottati i necessari provvedimenti alla viabilità ritenuti di volta in volta più idonei e riconducibili disgiuntamente o congiuntamente a:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata, e/o

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;

SENSO UNICO ALTERNATO, apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato del restringimento di carreggiata, ed apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato opposto al restringimento di carreggiata, regolandone, all'occorrenza, i flussi con l'ausilio di movieri a vista;

RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o di delineatori flessibili conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: limite massimo di velocità 30 km/h.

Si specifica che dette operazioni dovranno essere effetuate con l'ausilio di un mezzo dotato di segnaletica stradale di: segnale mobile di protezione (Figura II 401 Art. 39). Inoltre lungo tutto il tratto interessato dai lavori, debba essere osservato quanto indicato all'art. 1 del Decreto MIT del 10/07/2002.

In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di Ellemme di Boci Emiljan possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o simili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con il Servizio PT34 Mobilità e Infrastrutture, dando comunicazione del loro inizio e della loro durata, oltre che al predetto Servizio, anche al Comando di Polizia Municipale.

Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT4 - U.O.C. Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Qualora l'area di cantiere fosse interessata dalla presenza di contenitori stazionari della raccolta differenziata del vetro, dovrà essere inviata comunicazione di spostamento al seguente e-mail: DPT-ordinanze@aliaserviziambientali.it con allegata la documentazione attestante la legittimità dell'intervento (ordinanza sindacale).

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 10 febbraio 2026

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)