Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 482/2025

Chiusura al traffico per alluvionamento via Traversa della Rugea, via della Rugea, via del Leone, via di Giramonte, via delle Miccine dal 14 al 15 febbraio 2025 - Parziel revoca dell'ord. 481/2025
il dirigente

A seguito degli eventi atmosferici verificati nell'arco della giornata odierna e a seguito di sopralluoghi effettuati dal Comando dei Vigili e dalle associazioni volontarie legate alla Protezione Civile;

effettuati sopralluoghi lungo le viabilità interessate dagli eventi alluvionali;

considerato che il tratto di via di Castelnuovo, elencato nel dispositivo dell'ordinanza 481/2025, risulta transitabile;

per l'incolumità della popolazione, rimangono chiuse alla cicolazione via Traversa della Rugea, via delle Rugea, via del Leone, via di Giramonte, via delle Miccine e il sottopasso ferroviario di via Valdingole e Fossetto;

verificato di dover revocare parzialmente l'ordinanza 481/2025;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, l'ordinanza 481/2025, sia revocata dalle ore 21,30 del giorno 14 FEBBRAIO 2025, la seguente viabilità:

  • VIA DI CASTELNUOVO, tratto compreso tra il cimitero di Castelnuovo e al campo sportivo "Cecchi";

mentre fino al giorno 15 FEBBRAIO 2025, nella sotto indicate viabilità, siano mantenuti i seguenti provvedimenti:

  • VIA TRAVERSA DELLA RUGEA;
  • VIA DELLA RUGEA;
  • VIA DEL LEONE, tratto compreso tra l'intersezione con via del Crocicchio d'Oro e l'intersezione con via del Girone;
  • VIA DI GIRAMONTE, tratto compreso tra l'intersezione con via dei Poderi e l'intersezione con via del Crocicchio d'Oro;
  • SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA VALDINGOLE E FOSSETTO;
  • VIA DELLE MICCINE, tratto compreso tra l'intersezione con via del Paradiso e il civico 128;

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, Protezione Civile, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 febbraio 2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)