In considerazione del fatto che l'intersezione di via don Lorenzo Ciulli e via Pistoiese necessita di essere regolata da un impianto semaforico a tre luci con due fasi;
vista la precedente ordinanza 3016/2024;
atteso che l'impianto è stato realizzato per consentire la possibilità di poter permettere al traffico proveniente da via Dosso Faiti, di poter raggiungere la via Pistoiese, attraverso l'istituizione del doppio senso di circolazione tra via Pistoiese e il civico 60/C, ad integrazione dell'ordinanza 3016/2024;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza della circolazione, di adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 41 del N.C.d.S., approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che nelle sotto elencate viabilità siano addottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità con decorrenza dal giorno 12 FEBBRAIO 2025:
1.
IMPIANTO SEMAFORICO a due fasi semaforiche con lanterne a tre luci pedonali, finalizzato a regolare l'intersezione tra le due viabilità sopra menzionate, secondo quanto previsto all'art. 41 del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285;
Si prescrive che siano realizzate le fasce di arresto, secondo i dettami della normativa vigente.
2.
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso di circolazione e tutti i cartelli in contrasto con il nuovo senso di circolazione.
3.
FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP), apponendo idonea e conforme segnaletica di precedenza: fermarsi e dare precedenza (stop);
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
Si prescrive che sia realizzata le fascia di arresto, secondo i dettami della normativa vigente.
4. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza afferente a tale tratto di Via Pistoiese e via don Lorenzo Ciulli, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PT34 Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art.3, u.c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e dell'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 14 marzo 2025