Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 404/2025

PNRR - Divieti di sosta con rimozione forzata e istituzione del senso unico in via Franchi (centro) con direzione via Battisti dal 22 gennaio al 15 febbraio 2025 per la realizzazione della rete idrica, eseguiti dall'Impresa Jacini s.r.l. - Revoca dell'ord. 188/2025
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 188/2025, con la quale si consentivano i lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica in una porzione di via Alessandro Franchi, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dall'Impresa Jacini s.r.l., con sede a Calenzano, via del Pescinale, 76;

vista la richiesta pervenuta in data 6 Febbraio 2025 dall'impresa esecutrice, relativa alla revoca del provvedimento per l'effettiva ultimazione dei suddetti lavori;

vista la richiesta pervenuta in data 17 gennaio 2025 da parte della direzione lavori del cantiere di Publiacqua, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella quale, nell'ambito della cantierizzazione proposta dalla D.L. e così comunicata dall'Impresa esecutrice, questo ufficio ne prende atto, apportando la stesura del provvedimento alla circolazione, fermo restando tutte integrazioni che la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, vorranno apportare, previo cenno d'intesa con il Servizio scrivente;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 24-069-001-240621;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 7 FEBBRAIO 2025, l'ordinanza 188/2025 sia revocata.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 7 febbraio 2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)