Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Paperino Street Carneval 2025", prevista in Via dell'Alloro, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via del Pozzo del Pozzo e l'intersezione con Via G. Gacci/Via B. Tettamanti, il giorno 4 marzo 2025, dalle ore 15:00 alle ore 20:00, a cura del Circolo Ricreativo di Paperino, con sede in Via dell'Alloro, civico 14;
vista la richiesta pervenuta dal suddetto Circolo Ricreativo di Paperino in data 20 gennaio 2025, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità;
acquisito, in data 29/1/2025, il "Piano della sicurezza, gestione delle emergenze e misure di safety connesse con la manifestazione denominata Paperino Street Carneval 2025", redatto, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 6/2/2025, con la quale è stato significato che "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva
del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza
finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento,
alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la
valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";
acquisita, inoltre, in data 17/02/2025, la dichiarazione del tecnico incaricato dall'organizzazione della manifestazione carnevalesca relativa alle caratteristiche dei carri, che presentano "una resistenza idonea a sopportare il carico delle persone dichiarate e nei limiti di uso della sfilata della manifestazione Paperino Street Carneval 2025";
visto l'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat. A4/Gab./25 Prot. 9685/2025 del Questore di Prato del 5 febbraio 2025, di cui si riporta annotazione in calce alla presente ordinanza;
visto il regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005, n. 10;
visto il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;
considerato che, per quanto di competenza del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della circolazione stradale, non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione pubblica, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1
che il giorno 1 MARZO 2025 dalle ore 13:00 fino al termine della manifestazione carnevalesca e comunque non oltre le ore 19:00, ed il giorno 4 MARZO 2025 dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione carnevalesca e comunque non oltre le ore 20:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1.1 Provvedimento principale
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L'AREA, ECCETTO I MEZZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.
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che il giorno 1 MARZO 2025 dalle ore 14:00 fino al termine della manifestazione carnevalesca e comunque non oltre le ore 19:00, ed il giorno 4 MARZO 2025 dalle ore 15:00 fino al termine della manifestazione carnevalesca e comunque non oltre le ore 20:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
2.1 Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, ECCETTO I MEZZI DI SUPPORTO ALLA MANIFESTAZIONE, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo dell'evento, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;
Si dispone che, in caso di necessità, sia garantito, a cura dell'organizzazione della manifestazione carnevalesca, l'accesso in piena sicurezza alla viabilità interdetta al traffico ai veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli organi di Polizia.
Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione da parte dell'organizzazione degli eventi delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito delle manifestazioni.
3. Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare sarà deviato in:
Via dell'Alloro, Via Fosso del Masi, Via del Ferro e Via B. Tettamanti -- oppure -- Via dell'Alloro, Via Fosso del Masi, Via Lille, Via del Ferro, Via A. Moro e Via B. Tettamanti.
3.1 Deviazioni Trasporto Pubblico Locale
da Via dell'Alloro deviazione in:
Via Fosso del Masi, Via Lille, Via del Ferro, Via del Lazzeretto, da dove riprenderà il percorso ordinario.
Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.
Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite i canali informativi aziendali.
4 Ulteriori provvedimenti
4.1
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione vigente, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h.
4.2
PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A MT. 150, in direzione di Via Viuccia del Pozzo, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: preavviso di strada senza uscita;
4.3
PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA A MT. 150, in direzione di Via Viuccia del Pozzo, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: preavviso di strada senza uscita;
4.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso Piazza della Chiesa di Paperino, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.
4.5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
Si dispone inoltre che, per l'intera durata della manifestazione carnevalesca, via Viuccia del Pozzo rimarrà interdetta alla circolazione veicolare. L'organizzazione, in caso di necessità, dovrà altresì garantire l'accesso, in piena sicurezza, di mezzi di soccorso, pronto intervento ed Organi di Polizia.
5. Preavvisi
E' fatto carico agli organizzatori degli eventi di dare adeguata informazione all'utenza mediante la collocazione di un congruo numero di pannelli di preavviso in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore delle manifestazioni carnevalesche dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
AVVERTE
che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza delle aree interessate, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;
che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;
che dovranno essere osservate le disposizioni emesse in data 5 febbraio 2025, di cui al Prot. 9685, dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;
che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;
che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare, a proprie spese, con l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, la pulizia meccanica delle aree interessate dall'evento in oggetto, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.
RENDE NOTO
che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
DA' ATTO:
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Annotazione:
IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO
ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2025, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;
DISPONE
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.
(Disposizioni del Questore di Prato con Ordinanza Cat. A4/Gab./25 Prot. 9685/2025 del Questore di Prato del 28 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 19 febbraio 2025