Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 428/2025

Divieti di sosta e chiusura totale al transito veicolare in alcune vie della località Iolo per consentire l'evento "Iolo in Maschera 2025": sfilate carnevalesche organizzate dalla Parrocchia di S. Pietro a Iolo, nei giorni 16/2/2025, 23/2/2025 e 2 /3/2025 orario 13:00- 19:00.
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 20013 del giorno 27 gennaio 2025, presentata dalla Parrocchia di S. Pietro a Iolo, ubicata in Piazza della Pieve n. 3, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per consentire le manifestazioni carnevalesche che si terranno in varie vie della località Iolo nei giorni 16, 23 febbraio e 2 marzo 2025, dalle ore 13:00 alle ore 18:30, nell'ambito della 25a edizione "Iolo in Maschera";

acquisita altresì, in data 3 febbraio 2025, la "RelazioneTecnica Completa- Manifestazioni Pubbliche: Carnevale di Iolo 2025", redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota del Comando del Corpo di Polizia Municipale del 6 febbraio 2025, nella quale è stato significato che:"richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza.";

acquisito, inoltre, in data 7/2/2025, l' "Attestato di Staticità", redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione della manifestazione carnevalesca, all'interno del quale viene dichiarata, in relazione ai carri allegorici, "la loro piena idoneità, nei tre giorni della manifestazione carnevalesca citata, al trasporto temporaneo delle maschere per le vie del paese, e soprattutto limitatamente al numero di personaggi citato per ognuno dei carri";

visto l'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) nonché le disposizioni dell'Ordinanza Cat. A4/Gab./25 Prot. 9685/2025 del Questore di Prato del5 febbraio 2025, di cui si riporta annotazione in calce alla presente ordinanza;

visto il regolamento comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27.10.2005, n. 10;

visto il regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;

considerato che, per quanto di competenza del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della circolazione stradale, non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;

ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione pubblica, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che nei giorni 16, 23 FEBBRAIO e 2 MARZO 2025, dalle ore 13:30 fino al termine delle manifestazioni carnevalesche e comunque non oltre le ore 19:30, nelle sotto elencate vie e/o piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Via Andrea Guazzalotti, nel tratto compreso tra Via Ventisette Aprile e Via S. Del Grazia;
  • Via Soffredi Del Grazia;
  • Via Gherardacci, nel tratto compreso tra Via S. del Grazia e Via F.lli Bandiera;
  • Via Fratelli Bandiera;
  • Via Ventisette Aprile, nel tratto compreso tra Via F.lli Bandiera e Via A. Guazzalotti:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli di supporto e/o facenti parte dell'organizzazione della manifestazione carnevalesca, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli di supporto e/o facenti parte dell'organizzazione della manifestazione carnevalesca, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un contrassegno riportante il logo della manifestazione, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e di eccezione;

2. Deviazioni

Durante la chiusura delle sopra citate vie il traffico veicolare sarà deviato in:

Via Guazzalotti, Via di Iolo, Via A. Manzoni, Via Castruccio, Via XX Settembre e viceversa;

--- oppure ---

Via XX Settembre, Via Castruccio, Via A. Manzoni, Via di Iolo, Via Longobarda, Via Traversa di Iolo e Via Risorgimento.

2.1. Deviazioni Trasporto Pubblico

  • AUTOLINEA 9, direzione Iolo Longobarda:

per tutta la durata della chiusura delle suddette vie in località Iolo da Via per Iolo deviazione in:

Via per Iolo e Via Longobarda (capolinea);

  • AUTOLINEA 9, direzione Stazione:

per tutta la durata della chiusura delle suddette vie in località Iolo da Via Longobarda (capolinea) deviazione in:

Via della Polla, Via Cinque Giornate di Milano, Via Traversa di Iolo, Via Longobarda, Via per Iolo, Via Albertesca, Via Prampolini, Via L. Salvatorelli, da dove riprenderà il percorso ordinario;

  • AUTOLINEA 9, direzione Iolo Castruccio:

percorso regolare;

  • AUTOLINEA 9 direzione Stazione:

per tutta la durata della chiusura delle suddette vie in località Iolo da Via A. da Quarata (capolinea) deviazione in:

Via A. da Quarata, Via Prampolini, Via Salvatorelli, da dove riprenderà il percorso ordinario.

  • AUTOLINEA 10, direzione Iolo:

per tutta la durata della chiusura delle suddette vie in località Iolo da via per Iolo deviazione in:

via per Iolo, inversione alla rotatoria via per Iolo/via Guazzalotti, via per Iolo (capolinea).

  • AUTOLINEA 10, direzione ospedale/Maliseti:

percorso regolare.

Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.

Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite tutti i canali informativi aziendali.

3. Ulteriori provvedimenti

3.1

  • Via Albertesca, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via C. Prampolini e l'intersezione con Via A. Guazzalotti:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata

3.2

  • Via Albertesca, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via del Castellare, all'intersezione con Via C. Prampolini:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, eccetto residenti e frontisti del tratto di Via Albertesca interdetto alla circolazione, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra con pannello integrativo d'eccezione;

3.3

  • Via Albertesca, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via A. Guazzalotti, all'intersezione con Via C. Prampolini:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;

3.4

  • Via Gherardacci, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Ventisette Aprile e l'intersezione Via F.lli Bandiera:

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti di Via Gherardacci, Via Sapri, Via dei Tini e Via dei Mille, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

3.5

  • Via Traversa di Iolo, all'intersezione con Via Gherardacci:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, eccetto residenti e frontisti di Via Gherardacci, Via Sapri, Via dei Tini e Via dei Mille, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra, con pannelli integrativi d'eccezione;

3.6

  • Via Gherardacci, per il traffico veicolare proveniente dal lato di Via F.lli Bandiera, all'intersezione con Via Ventisette Aprile:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.

5. Preavvisi

Durante le fasi di divieto di transito l'organizzazione delle sfilate carnevalesche dovrà fornire la massima informazione all'utenza, relativamente ai divieti adottati, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso e di segnaletica stradale, come sotto riportato, in corrispondenza delle seguenti intersezioni stradali:

  • Via Castruccio, in corrispondenza dell'intersezione con Viale A. Manzoni;
  • Via Venti Settembre, in corrispondenza dell'intersezione con Via Castruccio;
  • Via Verzoni, in corrispondenza dell'intersezione con Viale A. Manzoni;
  • Via Adolfo Sironi, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. C. Rosati;
  • Via Albertesca, in corrispondenza dell'intersezione con Via C. Prampolini;
  • Via Andrea Guazzalotti, in corrispondenza dell'intersezione con Via Longobarda;
  • Via Traversa di Iolo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Risorgimento;
  • Via Giorgio Giorgi, in corrispondenza dell'intersezione con Via Traversa di Iolo;
  • Via Gherardacci, in corrispondenza dell'intersezione con Via Traversa di Iolo;
  • Via Gherardacci, in corrispondenza dell'intersezione con Via Sapri;
  • Via Valeria Tozzini, in corrispondenza dell'intersezione con Via G. Giorgi;
  • Via Zelindo Mannelli, in corrispondenza dell'intersezione con Via A. Sironi:

PREAVVISO DI STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di preavviso: preavviso di strada senza uscita;

STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.

6.

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione, da parte dell'organizzazione della manifestazione, delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi, ivi compresi quelli per il montaggio delle strutture necessarie, per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione e/o al possesso delle previste certificazioni.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzatore delle manifestazioni carnevalesche dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

AVVERTE

che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza delle aree interessate, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;

che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;

che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;

che dovranno essere osservate le disposizioni emesse in data 5 febbraio 2025, di cui al Prot. 9685, dal Questore di Prato a norma dell'art. 85 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), che vengono riportate integralmente in calce alla presente ordinanza come annotazione aggiuntiva;

che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;

che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;

che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare, a proprie spese, con l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, la pulizia meccanica delle aree interessate dall'evento in oggetto, in particolare delle strade e relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.

RENDE NOTO

che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;

DA' ATTO:

che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;

che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;

che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se prevista, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Annotazione:

IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI PRATO

ATTESA la necessità di assicurare in tutta la Provincia il corretto svolgimento delle principali manifestazioni per il CARNEVALE 2024, allo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

VISTI gli att. 85 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e 151 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;

DISPONE

  • è eccezionalmente consentito, durante il periodo di Carnevale, l'uso della maschera in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • è vietato alle persone mascherate di portare armi o strumenti atti a offendere, mazze e bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere e comunque oggetti che possono arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;
  • è inoltre vietato gettare, spargere indosso o sul viso di chiunque, materie imbrattanti o pericolose o polveri coloranti di qualsiasi specie;
  • è altresì vietato versare o spruzzare indosso o sul viso di chiunque, mediante bombolette spray ed altri mezzi idonei, liquidi di ogni genere, vernici o sostanze coloranti;
  • è fatto obbligo a chiunque di togliersi la maschera ad ogni invito di Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza.
  • I progetti di maschere collettive o allegoriche dovranno essere preventivamente approvati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.

I contravventori saranno puniti a termini di legge.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni impartite con il presente provvedimento.

(Disposizioni del Questore di Prato con Ordinanza Cat. A4/Gab./24 Prot. 9685/2025 del Questore di Prato del 5 febbraio, ai sensi dell'art. 85 del T.U. delle leggi di P.S.).

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 10 febbraio 2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)