Comune di Prato
Piazza Mercatale 31/33 - 59100 Prato - https://ordinanzeviabilita.comune.prato.it/

Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2572/2025

Chiusura alla circolazione di via Santa Margherita (Centro città), per la collocazione di un ponteggio e relativa area di cantiere dal 28/7 al 29/8 - revoca dell'ord. 2359/2025
il dirigente

Vista la propria ordinanza 2359/2025, con la quale si consentiva il montaggio di un ponteggio e di permettere di utilizzare un'area adibita al cantiere edile, tratto compreso tra l'intersezione con Canto alle Tre Gore e il civico 7, occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione all'immobile ivi posto;

vista la richiesta AOT 546 del giorno 26 giugno 2025;

preso atto della nota inviata dalla D.L. in data 26 agosto 2025, con la quale si chiedeva la revoca dell'ordinanza in parola, dal momento che il ponteggio e l'area di cantiere non erano più necessari, dal momento che l'intervento così come richiesto nella pratica AOT 546 del 26/6/25 sono terminati;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 26 AGOSTO 2025, l'ordinanza 2359/2025 sia revocata.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 26 agosto 2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)