Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2079/2025

PNRR - Istituzione a senso unico in direzione via dei Gobbi (Ovest) ed altre limitazioni in un tratto di via F. Filzi (loc. Borgonuovo), da via Maroncelli fino al civico 39/V, dal 07/07 al 21/07, per asfaltatura, a cura dell'Impresa Cali s.r.l..
il dirigente

Allo scopo di consentire l'esecuzione delle lavorazioni "PNRR" di cui al "PH412-2 - Interventi di rigenerazione urbana, di mobilità sostenibile - ricucitura e collegamento dei tratti ciclabili esistenti per la riconnessione di aree periferiche in località Borgonuovo", nei tratti di via Pistoiese, via Goito, via Palestro, via D. Chiesa, via F. Filzi e via S. Pellico, realizzati dall'impresa Cali s.r.l., con sede a Firenzuola (FI), località Boschetto Pietramala s.n.c., per conto Servizio PT "Mobilità e Infrastrutture";

vista la richiesta pervenuta in data 9 Giugno 2025 dalla ditta Cali s.r.l. esecutrice dei lavori per conto del Servizio PT "Mobilità e Infrastutture", relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dal giorno 7 LUGLIO 2025, fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il giorno 21 LUGLIO 2025, vengano adottati nella sotto indicata viabilità, i seguenti provvedimenti:

1. Provvedimento principale

  • VIA FABIO FILZI, tratto compreso tra l'intersezione con via P. Maroncelli ed il civico 39/V;

LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale temporanea di mezzi di lavoro in azione;

SENSO UNICO con direzione via dei Gobbi (Ovest), revocando temporanemente l'attuale corsia specializzata ed apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;

L'intera area interessata dai lavori di messa in sicurezza dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

Siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.

Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 30 giugno 2025

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)