Vista la comunicazione pervenuta in data 6/5/2025 dalla Questura di Prato Prot. 34150, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità in un tratto di via Firenze, in occasione dell'incontro di calcio Zenith Prato-Piacenza, campionato di serie D, girone D, che sarà disputato allo stadio comunale "Lungobisenzio" domenica 11 maggio 2025, alle ore 15:00;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità, per motivi di pubblica sicurezza, di adottare appropriati provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1. Divieti di sosta
che il giorno 11 MAGGIO 2025, dalle ore 12:00 alle ore 19:00 e comunque fino a cessate esigenze, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, eccetto i veicoli della tifoseria ospite ed a servizio della stessa, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di: validità, d'eccezione e di rimozione forzata.
Ulteriori misure a tutela della sicurezza pubblica potranno essere adottate dai responsabili delle Forze di Polizia.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con la Questura di Prato ed il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Consiag Servizi Comuni S.r.l., solo per quanto riguarda la fornitura della segnaletica, e la società Prato per quanto attiene alla movimentazione della stessa, dovranno, ognuno per i propri compiti, adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., in solido con la Società sportiva Prato, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'apposizione della segnaletica in difformità da quanto previsto nella presente ordinanza, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., solo per quanto riguarda la fornitura della segnaaletica, e dela società Prato per quanto attiene ala movimentazione della stessa, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 7 maggio 2025