Allo scopo di adottare provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie, vicoli, piazze, canti, vicoli, viali, viottoli e piste ciclabili del territorio comunale per consentire l'esecuzione di lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e delle loro pertinenze, comprese opere di segnaletica, di verde pubblico e di tutti gli altri interventi previsti nel contratto di servizio, a cura di Ni.M.A. S.a.s., con sede legale a Prato, in via E. Campolmi, civico 4;
vista la richiesta pervenuta da Ni.M.A. S.a.s. in data 10/01/2025, relativa al rilascio di apposita ordinanza di viabilità, valida per il 2025, per la realizzazione di opere manutentive sulle strade e di segnaletica stradale;
visto il disciplinare tecnico per la gestione del servizio di cantiere stradale;
rilevata pertanto la necessità di adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 15 GENNAIO 2025 al giorno 31 DICEMBRE 2025, previe opportune intese con il Servizio PT - Mobilità e Infrastrutture, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi progressive, in tutte le vie, viali, corsi, traverse, canti, vicoli, piazze, viottoli e piste ciclabili del Comune di Prato, siano adottati i necessari provvedimenti alla viabilità ritenuti di volta in volta più idonei e riconducibili disgiuntamente o congiuntamente a:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata, e/o
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
SENSO UNICO ALTERNATO, apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato del restringimento di carreggiata, ed apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato opposto al restringimento di carreggiata, regolandone, all'occorrenza, i flussi con l'ausilio di movieri a vista;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o di delineatori flessibili conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: limite massimo di velocità 30 km/h.
Si specifica che dette operazioni dovranno essere effetuate con l'ausilio di un mezzo dotato di segnaletica stradale di: segnale mobile di protezione (Figura II 401 Art. 39). Inoltre lungo tutto il tratto interessato dai lavori, debba essere osservato quanto indicato all'art. 1 del Decreto MIT del 10/07/2002.
In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di Ni.M.A. S.a.s. possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o simili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con il Servizio PT34 Mobilità e Infrastrutture, dando comunicazione del loro inizio e della loro durata, oltre che al predetto Servizio, anche al Comando di Polizia Municipale.
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio PT34 Mobilità e Infrastrutture - ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.e.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Ni.M.A. S.a.s. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Ni.Ma. S.a.s., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 17 gennaio 2025