Preso atto della necessità di istituire degli spazi a servizio dei mezzi dei Vigili del Fuoco, in un tratto di un'area a parcheggio in fregio alla via Paronese, adottando idonei provvedimenti di viabilità;
preso atto del sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio in data 7 aprile 2025, nel corso del quale è stata ravvisata la necessità di istituire 16 stalli adibiti alla sosta di mezzi dei Vigili del Fuoco così come previsto all'art. 158 lett. e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 nr. 285, posti in un parcheggio in fregio alla via Paronese tratto compreso tra il civico 100/a ed il civico 100/b come meglio evidenziato nell'allegato 2;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 158 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 14 APRILE 2025, nella sotto indicata area a parcheggio siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
istituzione di 16 stalli di parcheggio destinato ai veicoli dei Vigili del Fuoco, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato del parcheggio in fregio a via Paronese, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 14 aprile 2025