Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 885/2024

Revoca dell'ordinanza n.7752024, relativa all'istituzione del Divieto di Fermata e di Sosta Su Ambo i Lati in via di Cantagallo, nel tratto compreso tra il Piazzale Leonetto Tintori e il Piazzale di Figline.
il dirigente

Vista l'ordinanza della Provincia di Prato n. 131 del 26 Marzo 2024, con la quale a partire dalle ore 14:00 del 28/03/2024 veniva disciplinata la riapertura della SR. 325, tramite l'istituzione del senso unico alternato nel tratto della stessa interessato dall'evento franoso;

ritenuto pertanto di poter revocare l'ordinanza n. 775/2024, che, allo scopo di agevolare la circolazione veicolare, istituiva in via di Cantagallo, nel tratto compreso tra il Piazzale Leonetto Tintori e il Piazzale di Figline, il provvedimento di Divieto di Fermata e di Sosta con Rimozione Forzata Su Ambo i Lati;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);

visto il "Regolamento per l'assegnazione di adeguati spazi di sosta ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi dell'articolo 381, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495", approvato con D.C.C. n. 47 del 29.07.2021;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che dal giorno 9 APRILE 2024 :

sia REVOCATA l'ordinanza n. 775/2024, con la quale veniva istituito il provvedimento di DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI nel tratto di via di Cantagallo compreso tra il Piazzale Leonetto Tintori e il Piazzale di Figline.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 10 aprile 2024

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)