Allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di monitoraggio della della spalla, posta sul lato Firenze, del Ponte sul Torrente Calice, individuato al km 18+146 dell'A11 "Firenze-Mare", a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A.;
vista la richiesta pervenuta da Autostrade per l'Italia S.p.A. il giorno 13/3/2024, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per lo svolgimento dei suddetti lavori;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT P.G. 146634 del 3/07/2023 inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che, il giorno 20 MARZO 2024, dalle ore 08:30 fino al termine delle attività di monitoraggio e comunque non oltre le ore 11:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannelli integrativi di validità.
L'intero tratto interessato dalle attività di monitoraggio sia adeguatamente circoscritto mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone che, in caso di necessità, sia consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento mediante la celere rimozione dei mezzi d'opera dalla sede stradale.
2. Deviazioni
Durante le fasi di chiusura al transito del sottopasso autostradale di cui sopra, siano adottate, a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. in solido con l'impresa esecutrice delle attività di monitoraggio, le seguenti deviazioni:
- il traffico proveniente da viale dell'Unione Europea e dalla S.S. 719 e diretto in via Argine del Calice, tratto compreso tra il sottopasso autostradale sopra descritto e l'intersezione con via di Casale e Fatticci, sarà deviato sulla S.S. 719, direzione Firenze, via dei Trebbi, via delle Caserane, via di Casale e Fattici, via Argine del Calice.
- il traffico proveniente da via Ponte dei Bini e via Argine del Calice, tratto compreso tra via Ponte dei Bini e via di Casale e Fattici, e diretto verso viale dell'Unione Europea e verso la S.S. 719 sarà deviato in via di Casale e Fattici, via delle Caserane, via dei Trebbi, S.S. 719.
3. Preavvisi
Per tutta la durata delle attività di monitoraggio, a cura di Autostrade per l'Italia S.p.A. in solido con l'impresa esecutrice delle attività stesse, dovranno essere apposti idonei preavvisi della chiusura al traffico di via Argine del Calice e delle relative deviazioni in prossimità delle sotto indicate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Autostrade per l'Italia S.p.A., in solido con l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
Autostrade per l'Italia S.p.A. dovrà altresì provvedere a richiedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico mediante istanza da presentare alla società So.Ri. S.p.A. .
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Autostrade per l'Italia S.p.A., l'impresa esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Autostrade per l'Italia S.p.A., in solido con l'impresa esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 13 marzo 2024