Allo scopo di consentire la circolazione tra il centro abitato di Prato e la viabilità della Val di Bisenzio, temporaneamente interrotta dagli eventi franosi ed in particolare alla frana acceduta in località Camino, nel Comune di Vaiano;
a seguito della riunione convocata dal Comune di Vaiano, cosidetto "tavolo della crisi", alla presenza di rappresentanti della Prefettura, Forze dell'Ordine, Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato, Comune di Vernio, Comune di Cantagallo ed Autolinee Toscane;
concordati l'istituzione di provvedimenti temporanei alla circolazione, da adottarsi sulle viabilità di collegamento tra il centro abitato di Prato e la viabilità della Val di Bisenzio;
rilevato che a tutt'oggi gli interventi non sono stati completati e quindi sussistono le necessità di prorogare la validità dei provvedimenti di cui all'ordinanze 571/2024 e all'ordinanza 594/2024;
verificato di poter accogliere la richiesta concordata telefonicamente con la pattuglia che in data odierna presidiava l'intersezione tra via di Cantagallo e via Malcantone e Vignone, integrando e prorogando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori, ratificando la segnaletica provvisoria all'uopo istituita;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, l'ordinanza 571/2024 e l'ordinanza 594/2024 vengano prorogate fino al giorno 29 MARZO 2024, fermo restando tutti gli altri provvedimenti menzionati nelle medesime ordinanze e di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale
1.1
SENSO UNICO, con direzione centro città (abitato di Figline), revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, fatta eccezione ai mezzi delle forze dell'ordine, mezzi di soccorso e pronto intervento, i residenti di via dei Termini alla Collina, via dei Termini, via del Sodarello e via del Leccio, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo, eccetto residenti e mezzi di emergenza;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h;
1.2
SENSO UNICO, con direzione centro città (abitato di Figline), revocanedo temporaneamente l'attule senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;
1.3
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
2. Ulteriori provvedimenti
2.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a sinistra;
2.2
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
2.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a destra;
2.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a sinistra;
2.5
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
2.6
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a sinistra;
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
2.7
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
2.8
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a sinistra;
2.9
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbliego; direzione obbligatoria a destra;
2.10
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso vietato;
3. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 11 marzo 2024