Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 594/2024

Modifiche urgenti alla circolazione in via Cantagallo a seguito della chiusura della SS325 in località Camino.
il dirigente

A seguito della chiusura della SS325 in località Camino a causa di un evento franoso che impedisce la circolazione di veicoli tra Prato e la Val Bisenziio

Nella riunione tenuta nel pomeriggio odierno presso il "tavolo di crisi" convocato dal Comune di Vaiano alla presenza della Prefettura, forze dell'ordine, Regione Toscana, Provincia di Prato e Comuni di Prato, Vernio, Cantagallo, Autolinee Toscane, sono stati concordati provvedimenti alla circolazione da adottarsi sul Comune di Prato al fine di garantire un collegamento stradale tra la Valbisenzio e la città di Prato;

richiamata l'ordinanza n.571/2024 con la quale veniva istituito il senso unico di circvolazione in VIA CANTAGALLO nel tratto compreso tra via dei Termini (passodella Collina) e via Malcantone e Vingone (località Figline);

rilevata la necessità di modificare parzialmente la richiamata ordinanza n.571/2024 al fine di agevolare il raggiungimento delle abitazioni da parte di residenti in via dei Termini alla Collina, via dei Temini, via del Sodarello, via del Leccio;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

verificato di poter adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli utenti;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.

dispone

che, dal giorno 05 MARZO 2024 fino al termine dei lavori di ripristino delle carreggiate stradali della ss325 in località Camino e comunque non oltre il giorno 10 MARZO 2024, il punto 1 dell'ordinanza 571/2024 sia così modificato e siano adottati nella sotto indicata via, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1

  • VIA CANTAGALLO, tratto compreso tra via dei Termini e via Cerreto e Solano;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, limitatamente ai mezzi di polizia, di soccorso, di pronto intervento e dai residenti in via dei Termini alla Collina, via dei Temini, via del Sodarello, via del Leccio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di doppio senso di circolazione con pannello integrativo "eccetto residenti, mezzi di emergenza"

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 20 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 20 Km/h;

2

  • VIA CANTAGALLO, tratto compresovia Cerreto e Solano e via Malcantone e Vigone (località Figline);

SENSO UNICO DI MARCIA in direzione Prato, apponendo conforme idoneasegnaletica stradale temporanea disenso unico di marcia;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idoneasegnaletica stradale di divieto limite massimo di velocità 30 Km/h;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Gli stesso organi di Polizia potranno altresì provvedere ad un cadenzamento dei veicoli su via di Cantagallo in direzione Prato (Sud) al fine di evitare la formazione di code lungo la predetta viabilità.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico società richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 4 marzo 2024

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)