A seguito della chiusura della SS325 in località Camino a causa di un evento franoso che impedisce la circolazione di veicoli tra Prato e la Val Bisenziio
Nella riunione tenuta nel pomeriggio odierno presso il "tavolo di crisi" convocato dal Comune di Vaiano alla presenza della Prefettura, forze dell'ordine, Regione Toscana, Provincia di Prato e Comuni di Prato, Vernio, Cantagallo, Autolinee Toscane, sono stati concordati provvedimenti alla circolazione da adottarsi sul Comune di Prato al fine di garantire un collegamento stradale tra la Valbisenzio e la città di Prato;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli utenti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.
che, dal giorno 04 MARZO 2024 fino al termine dei lavori di ripristino delle carreggiate stradali della ss325 in località Camino e comunque non oltre il giorno 10 MARZO 2024, siano adottati nella sotto indicata piazza, i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1
SENSO UNICO DI MARCIA in direzione Prato, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di senso unico di marcia;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;
2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (direzione Prato) apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di direzione obbligatoria a destra;
3
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (direzione Prato) apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di direzione obbligatoria a sinistra;
4
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA (direzione Prato) apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di direzione obbligatoria a sinistra;
5
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA (direzione Prato) apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di direzione obbligatoria a destra;
6
DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA SU AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta e di fermata e rimozione forzata;
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Gli stesso organi di Polizia potranno altresì provvedere ad un cadenzamento dei veicoli su via di Cantagallo in direzione Prato (Sud) al fine di evitare la formazione di code lungo la predetta viabilità.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico società richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet domenica 3 marzo 2024