Vista l'ordinanza 388/2024, con la quale si consentiva l'esecuzione di lavori di scavo per la realizzazione della rete idrica in un tratto di via Giuseppe Catani, richiesti da Publiacqua S.p.A. ed eseguiti dall'Impresa La Prato Scavi s.r.l., con sede a Pontedera (PI), via Tosco Romagnola 136;
comunicato che l'intervento non sarà concluso entro il limite temporale indicato nell'ordinanza medesima;
vista la richiesta pervenuta in data 29 Febbraio 2024 da dalla ditta esecutrice, relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella quale, nell'ambito della cantierizzazione proposta dalla D.L. e così comunicata dall'Impresa esecutrice, questo ufficio ne prende atto, apportando la stesura del provvedimento alla circolazione, fermo restando tutte integrazioni che la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, vorranno apportare, previo cenno d'intesa con il Servizio scrivente;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 24-016-001-240123;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che l'ordinanza 388/2024 venga prorogata fino al giorno 20 MARZO 2024, nella sotto indicata viabilità e siano integrati i seguenti provvedimenti, intesi e facenti parte di più fasi di lavorazione:
1° FASE
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
MEZZI DI LAVORO IN AZIONE, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale temporanea di mezzi di lavoro in azione;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;
2° FASE
1. Provvedimento principale
SENSO UNICO, con direzione viottolo di Mezzana, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di; senso unico parallelo;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2. Deviazioni
Durante detta fase di variazione alla circolazione, chi volesse raggiungere via G. Catani, proveniendo da via P. Picasso, sarà deviato in:
---- via A. Garella, via Michelozzo, poi via G. Catani;
Si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIA CATANI" e FRECCIA DIREZIONALE.
3. Ulteriori provvedimenti:
3.1
SENSO VIETATO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di divieto; senso viatato;
3.2
SENSO UNICO, con direzione via G. Catani, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di; senso unico parallelo;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
3.3
FERMARSI E DARE PRECEDENZA (STOP), apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di precedenza; fermarsi e dare precedenza (stop);
4. Preavviso di variazione della circolazione
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire all'utenza la massima informazione circa i provvedimenti suddetti, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle seguenti intersezioni:
Si prescrive che la segnaletica verticale fissa incompatibile con il dispositivo della presente ordinanza e per tutto il periodo di validità della stessa sia opportunamente occultata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 29 febbraio 2024