Vista l'ordinanza 3580/2024 con la quale veniva istituito il divieto di sosta e fermata, per ripetizione del passo carraio n. 239/2020 posto in via Risorgimento, civico 6;
vista la richiesta presentata dalla proprietà, inerente la richiesta di revoca dell'ordinanza suddetta 3580/2024, come da comunicazione del richiedente P.G. 278288 del 19/12/2024;
visto il parere favorevole espresso da questo Servizio Mobilità e Infrastrutture in data 23 dicembre 2024;
preso atto che sarà comunicata a So.Ri. S.p.A., società di gestione, per conto del Comune di Prato, delle pratiche relative ai passi carrabili, la revoca della suddetta ordinanza 3580/2024 per gli adempimenti d'ufficio;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 23 dicembre 2024 sia revocata l'ordinanza 3580/2024:
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, il richiedente ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 23 dicembre 2024