Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 3335/2024

Pubblica incolumità: chiusura di via Montalese tratto tra viale F.lli Cervi e via di Maliseti (solamente corsia direzione Maliseti) prossimità cimitero Chiesanuova, per cedimento stradale dal 26/11/2024
il dirigente

A causa del cedimento stradale in prossimità dell'ingresso del cimitero comunale di Chiesanuova, accaduto alle ore 14,45 del giorno 26 Novembre 2024;

considerato che per garantire della sicurezza la pubblica circolazionele, è stato ritenuto venir meno la percorrenza di una porzione della carreggiata e con più precisione, la corsia in direzione ovest (verso Maliseti) del tratto di via Montalese e nello specifico il tratto compreso tra lo svincolo in accesso dal viale F.lli Cervi e l'intersezione con via di Maliseti;

vista l'email di comunicazione inviata da Consiag Servizi Comuni, questo ufficio predispone il seguente provvedimento alla circolazione, in considerazione di quanto premesso;

verificato di poter adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dalle ore 14,45 del giorno 26 NOVEMBRE 2024, fino al giorno 7 DICEMBRE 2024, nella sotto elencata via:

1. Provvedimento principale

  • VIA MONTALESE, tratto compreso tra l'intersezione con viale F.lli Cervi e l'intersezione con via di Maliseti;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA L'AREA, fatta eccezioni per i mezzi di emergenza, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata e di eccezione dei mezzi;

SENSO UNICO con direzione Viale F.lli Cervi, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parallelo;

2. Ulteriore provvedimento

  • VIALE F.LLI CERVI, allo svincolo in direzione via Montalese:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO, apponendo idoena e conforme segnelica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a diritto.

3. Deviazioni

Durante detta fase di chiusura il transito veicolare, sarà deviato in:

---- via della Pace, via di Maliseti, via Dafni Moradei, via F. Melis poi via Montalese.

Si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIA MONTALESE" e FRECCIA DIREZIONALE.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT34 - U.O. Mobilità ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da comunicare all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando di Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto;
  4. nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili del cantiere;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta Area Sicura esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 27 novembre 2024

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)