Vista la propria ordinanza 3221/2024, con la quale si consentiva l'esecuzione di lavori di asfaltatura della sede stradale di un tratto di via dell'Alberaccio, via Paganini e via Spontini, eseguiti da Endisfalti S.p.A., con sede ad Agliana (PT) via F. Ferrucci 61;
vista la richiesta pervenuta in data 15 novembre 2024 dall'Impresa esecutrice, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella quale, nell'ambito della cantierizzazione proposta dalla D.L. e così comunicata dall'Impresa esecutrice, questo ufficio ne prende atto, apportando la stesura del provvedimento alla circolazione, fermo restando tutte integrazioni che la D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, vorranno apportare, previo cenno d'intesa con il Servizio scrivente;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, che l'ordinanza 3221/2024, venga integrata dal giorno 20 NOVEMBRE 2024 fino al termine dei lavori e comunque entro e non oltre il giorno 21 NOVEMBRE 2024, nella sotto indicate viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti, a fasi successive:
1. Divieti di sosta
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso indicanti le deviazioni, la data di partenza del provvedimento, da posizionare almeno 48 ore prima dall'inizio del provvedimento, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
3. 1° FASE
3.1 Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto titolari di autorimesse, esercizi commerciali che necessitano di ingresso e uscita dal fondo, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, eccetto residenti e frontisti, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni con pannello integrativo di eccezione;
durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
3.2 Deviazioni
Durante detta fase di chiusura il transito veicolare, sarà deviato in:
---- via dell'Alberaccio poi via L.Boccherini;
Si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE PER VIA L. BOCCHERINI" e FRECCIA DIREZIONALE.
3.3 Ulteriori provvedimenti
3.3.1
SENSO UNICO con direzione via L. Boccherini, revocando temporaneamente l'attuale senso di circolazione, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: senso unico parellelo;
3.3.2
DIREZIONI CONSETITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo idonea e conforme segnaletica di obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
3.3.3
DIRIZIONE OBBLIGATORIA A DIRITTO, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a diritto;
3.3.4
STRADA SENZA USCITA, apponendo idonea e conforme segnaletica stradale di: strada senza uscita.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT34 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 20 novembre 2024