Allo scopo di consentire, limitatamente a tre stalli di sosta posti in via G. Silvestri, in prossimità dei civici 2-6, il posizionamento di mezzi d'opera adibiti alle operazioni di carico e scarico dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia al'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta AOT 884 del giorno 13 novenbre 2024;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 25 NOVEMBRE 2024 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 24 DICEMBRE 2024, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente agli stalli di sosta sopra descritti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone altresì che:
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, i mezzi d'opera siano collocati in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento, e degli altri veicoli. I suddetti mezzi d'opera inoltre, durante le lavorazioni, siano costantemente presidiati da personale della ditta esecutrice dell'intervento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;
- siano adottati gli idonei accorgimenti atti a garantire il passaggio dei pedoni, in piena sicurezza, nel tratto di marciapiede posto in prossimità dell'area interessata dal posizionamento dei mezzi d'opera;
- siano adottati idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità dei mezzi d'opera
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 novembre 2024