Allo scopo di consentire, limitatamente al tratto dil marciapiede posto in via A. Ciardi, in prossimità del civico 28, il posizionamento di un ponteggio occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta AOT 824 del giorno 23 ottobre 2024;
vista la dichiarazione congiunta pervenuta, in data 15 novembre 2024, dai tecnici incaricati dalle rispettive committenze per i due cantieri previsti in via A. Ciardi, rispettivamente ai civici 28 e 30, nella quale viene specificato che." A seguito del sopralluogo congiunto effettuato in data 11.11.2024 dai sottoscritti Per. Ed. Gabrielli Stefano con studio in Prato, Via Cesare Guasti nc 38 in qualità di tecnico incaricato per la pratica AOT 824 del 23.10.2024 e l'Ing. Caputo Carlo con studio in Campi Bisenzio, Piazza Palagione nc 14 in qualità di tecnico incaricato per la pratica AOT 733 del 02.10.2024 DICHIARANO sotto la propria responsabilità che i lavori riferiti alle due richieste di suolo pubblico sono compatibili tra loro";
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 22 NOVEMBRE 2024 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 24 DICEMBRE 2024, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dal ponteggio, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
L'intera area interessata dal ponteggio sia adeguatamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone inoltre che:
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento, del Trasporto Pubblico Locale e degli altri veicoli;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in piena sicurezza ai fondi ivi posti;
- se necessario, lo stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posto in prossimità dell'area interessata dai lavori, sia recuperato nelle vicinanze e supportato da idonea segnaletica.
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del ponteggio;
- il ponteggio sia collocato in modo da non interferire con il cantiere ed il ponteggio limitrofi, previsti al civico 30 di detta via A. Ciardi.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 18 novembre 2024