Allo scopo di consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria alle opere a servizio delle linee ferroviarie FS Bologna - Prato e FS Vareggio-Firenze Rifredi, nell'ambito delle attività di rinnovamento degli impianti di trazione elettrica della Stazione Ferroviaria di Prato Centrale, a cura di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane);
vista le richiesta AOT 59 del giorno 31 gennaio 2024;
vista la comunicazione inoltrata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) in data 12/2/2024, nella quale è stato precisato che "la richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico si riferisce alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alle opere a servizio delle linee ferroviarie FS Bologna - Prato e FS Vareggio-Firenze Rifredi, nell'ambito delle attività di rinnovamento degli impianti di trazione elettrica della Stazione di Prato Centrale , ordinati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.";
acquisita altresì l' "Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea", rilasciata in data 4/3/2024 dal Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente - U.O.C. Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive all'impresa esecutrice dei lavori C.E.M.E.S. S.p.A., con sede in via Montelungo, 15-17 Pisa (PI);
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1.
che dalle ore 21:00 del giorno 9 MARZO 2024 fino al termine delle attività di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie e comunque non oltre le ore 06:00 del giorno 10 MARZO 2024, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nei tratto di marciapiede e/o stradale interessato dalle attività sopra descritte, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA E SENSO UNICO ALTERNATO:
TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI, durante l'esecuzione dei lavori, regolandone i flussi con due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
L'intera area interessata dalle attività di manutenzione straordinaria alle linee ferroviarie dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone inoltre che al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, le strutture necessarie alle attività in parola siano collocate in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.
2
che dalle ore 21:00 del giorno 23 MARZO 2024 fino al termine delle attività di manutenzione straordinaria sulle linee ferroviarie e comunque non oltre le ore 06:00 del giorno 24 MARZO 2024, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
2.1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dal posizionamento del mezzo d'opera e dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito, con pannelli integrativi di validità.
L'intera area interessata dalle attività di manutenzione straordinaria alle linee ferroviarie dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 23 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone altresì che al fine di garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, di pronto intervento e degli organi di polizia, il mezzo d'opera sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità.
2.2 Ulteriori provvedimenti:
2.2.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, verso il civico 66, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.
2.2.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso via Frà Paolo Sarpi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra
3 Preavvisi
Si dispone che, a cura di R.F.I. S.p.A., in solido con la ditta esecutrice delle attività, durante l'intera durata dei lavori sopra descritti all'interno delle diramazioni senza uscita di Via G. Cesare Abba, sia apposta congrua ed idonea segnaletica temporanea di preavviso, relativa al divieto di transito, in corrispondenza delle sotto indicate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
R.F.I. S.p.A., in solido con la ditta esecutrice delle attività, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, R.F.I. S.p.A., in solido con la ditta esecutrice delle attività, ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico R.F.I. S.p.A., in solido con la ditta esecutrice delle attività, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 7 marzo 2024