Allo scopo di incrementare le condizioni di sicurezza stradale in via la Montagnola, è necessario adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
preso atto del sopralluogo effettuato da personale della Polizia Municipale che ha rilevato le problematiche inerenti il passaggio di mezzi pesanti in un tratto di via la Montagnola;
dato atto che, in esito al succitato sopralluogo, è stato ritenuto di procedere all'istituzione del divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in un tratto di via la Montagnola;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 14 OTTOBRE 2024 in:
1.
DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Figura II 60/a Art. 117).
2. ulteriori provvedimenti:
PREAVVISO A 300 ML - DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 T, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di preavviso di divieto: preavviso di divieto di transito a 300 ml ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Figura II 60/a Art. 117) con pannelli integrativi di: eccezione recanti il messaggio: divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t (Figura II 60/a Art. 117) a 300 ml.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 10 ottobre 2024