Vista l'istanza del 31 gennaio 2024, presentata dall'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia, con sede in Piazza della Gualchierina n. 19, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per la sfilata denominata "Danza del Dragone", organizzata in occasione dei festeggiamenti dell'Anno Nuovo secondo il calendario cinese, che si svolgerà in alcune vie del territorio comunale il giorno 18 febbraio 2024, dalle ore 9:00 alle ore 14:00;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 30 gennaio 2024, con la quale è stato concesso dall'Amministrazione Comunale il patrocinio all'Associazione Buddista della Comunità Cinese in Italia per l'organizzazione della sfilata del Drago in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese 2024;
acquisito, in data 31/01/2024, l'elaborato "Modelli organizzativi e procedurali per garantire la sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche per il Capodanno Cinese", redatto e sottoscritto, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 2/02/2024, con la quale è stato significato che: "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";
vista l'autorizzazione della Questura di Prato, prot. n. 8941 del 08/02/2023, rilasciata, ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, nonché ai sensi degli artt. 81 e 101 del relativo Regolamento n. 635 del 6/05/1940 e dell'art. 703 C.P., all'organizzazione della manifestazione per l'accensione, secondo le prescrizioni ivi riportate, di giocattoli pirici;
visto il Regolamento Comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27/10/2005, n. 10;
visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;
considerato che, per quanto di competenza del Servizio PT Mobilità e Infrastrutture, ai fini della circolazione stradale non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione del pubblico, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1 Divieti di sosta
che il giorno 18 FEBBRAIO 2024, dalle ore 7:30 al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 14:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI e/o IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2 Percorso sfilata
che il giorno 18 FEBBRAIO 2024, dalle ore 09:00 al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 14:00, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio della manifestazione.
Si dispone che in tutti i tratti stradali che la manifestazione debba percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione (via F. Strozzi, tratto compreso tra via Porta al Serraglio e via Curtatone, via G. Rossini, via D. Zipoli, via G. Castagnoli, via U. Giordano, via A. Marini, tratto compreso tra via Pistoiese e via F. Filzi, via C. Guasti), gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo tutti i suddetti tratti e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.
2 Preavvisi
Durante le fasi di svolgimento della manifestazione l'organizzazione della stessa dovrà fornire la massima informazione all'utenza in merito alla possibilità di formazione di code e di rallentamenti, con data e quadrante orario della manifestazione, apponendo un congruo numero di pannelli di preavviso e di segnaletica stradale, come sotto riportato, in corrispondenza delle seguenti intersezioni stradali:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e del personale addetto a garantire la regolarità dello svolgimento, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
AVVERTE
che prima, durante e fino al termine della manifestazione dovrà essere effettuata una costante e rigorosa vigilanza delle aree interessate, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti e gli spettatori e per la circolazione stradale;
che i responsabili della manifestazione dovranno adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico dovrà essere impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;
che dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
che gli organizzatori dovranno preavvisare almeno ventiquattro ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;
che gli organizzatori dovranno provvedere preventivamente a concordare con l'azienda Alia S.p.A. le operazioni di ripulitura delle aree interessate, se necessarie, in particolare delle strade e delle relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.
RENDE NOTO
che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, dovrà essere richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
DA' ATTO:
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 13 febbraio 2024