Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco in varie vie del territorio, a cura della ditta Picchi Giammarco Traslochi;
vista la richiesta AOT 665 del 12 settembre 2024;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
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che il giorno 4 OTTOBRE 2024, dalle ore 8:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 11:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dal trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente agli stalli di sosta sopra descritti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'intera area ad esse adibita dovrà essere opportunamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone inoltre che:
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento, nonché degli altri veicoli. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;
- siano adottati idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività ivi poste;
- lo stallo riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, posto in viaG. Battista Mazzoni, in prossimità del civico 3, sia lasciato libero da ingombri statici e disponibile in piena sicurezza;
- siano adottati idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del trasloco.
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che il giorno 4 OTTOBRE 2024, dalle ore 11:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 14:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dal trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente agli stalli di sosta sopra descritti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
SEGNI SUGLI OSTACOLI, ANOMALIE E PUNTI CRITICI STRADALI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali (Fig. II 470 Art. 175);
SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: segnale di passaggio obbligatorio (Fig. II.82/a Art. 122);
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
Durante l'esecuzione delle operazioni di trasloco l'intera area ad esse adibita dovrà essere opportunamente circoscritta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 18 febbraio 1992, n. 223 e s.m.i., supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone inoltre che:
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo adibito all'esecuzione delle operazioni di trasloco sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente a garantire il transito in sicurezza dei veicoli di emergenza, di soccorso e di pronto intervento, del Trasporto Pubblico Locale, nonché degli altri veicoli. Il suddetto mezzo d'opera, inoltre, sia costantemente presidiato da personale della ditta esecutrice dell'intevento, che ne abbia la disponibilità alla pronta rimozione in caso di necessità;
- siano adottati idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza al fondo ivi posto;
- siano adottati idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del trasloco.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice del trasloco ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 30 settembre 2024