Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 10/2024

Chiusura al traffico di un tratto di via don Lorenzo Ciulli in prossimità del sottopasso ferroviario.
il dirigente

A seguito dell'istanza di restituzione del sequestro del sottopasso ferroviario di via don Lorenzo Ciulli, da parte della Corte d'Appello di Firenze;

considerato che il tratto stradale sarà oggetto di un intervento di miglioramento in termini di sicurezza idraulica;

che l'intervento previsto è in corso di elaborazione progettuale, per il quale sarà previsto un affidamento dei lavori a ditta specializzata:

ritenuto opportuno adottare i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza del transito veicolare e pedonale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 229825 del 4/11/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.

dispone

che, dal giorno 11 GENNAIO 2024 fino al giorno 10 GIUGNO 2024, nella sotto indicata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:

  • VIA DON LORENZO CIULLI, tratto compreso tra l'intersezione con la corona giratoria (esterna) tra la stessa via L. Ciulli e la via Alessandro Scarlatti e la proiezione del civico 93:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;

l'intera area interessata è opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere metalliche, la cui guardiania e manutenzione è a carico di Consiag Servizi Comuni.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PT15 - U.O. Mobilità, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 5 gennaio 2024

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)