Allo scopo di facilitare la sosta di un veicolo adibito a servizi di soccorso veterinario in Via Ferrara, civico 7/E, in prossimità della sede Associazione LAV Prato, è necessario adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
vista la richiesta P.G. 178336 del giorno 13/08/2024, per tre stalli di sosta riservati, presentata dalla Associazione LAV Prato e la documentazione allegata alla richiesta in parola;
dato atto che in esito al sopralluogo, è stato ritenuto di procedere all'istituzione di uno stallo riservato alla sosta di veicolo adibito a servizi di pronto soccorso veterinario in prossimità del civico 7/E della predetta Via Ferrara;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 17 OTTOBRE 2024 in:
1. Provvedimento principale
- istituzione di uno stallo, delimitato da segnaletica orizzontale di colore giallo, riservato alla sosta di veicoli adibiti a pronto soccorso, apponendo conforme segnaletica stradale verticale di divieto: sosta consentita a particolari categorie (Fig. II 79/b Art. 120).
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della sosta in Via Ferrara, civico 7/E, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 28 ottobre 2024