Viste le proprie ordinanze n. 2058/2023, n. 2619/2023, e n. 3131/2023, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti alla viabilità per consentire, limitatamente ai tratti di marciapiede posti in via N. Machiavelli, rispettivamente tra il civico 49 ed il civico 57 e, nella pate senza uscita, a partire dal civico 59 per una lunghezza di circa ml. 16,00 in direzione del civico 67, il posizionamento di un ponteggio occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta AOT 36 del giorno 22 gennaio 2024, relativa all'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 11 febbraio 2024;
verificato di poter accogliere la richiesta, pervenuta in data 28/11/2023, e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 2058/2023, già prorogata con ordinanze n. 2619/2023 e n. 3131/2023, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che l'ordinanza n. 2058/2023, già prorogata con ordinanze n. 2619/2023 e n. 3131/2023, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 11 APRILE 2024, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone inoltre che:
- al ponteggio siano apposti dispositivi luminosi intermittenti;
- siano allestiti appositi corridoi protetti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il relativo percorso, nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività poste nei pressi dell'area interessata dal ponteggio;
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito e alla manovra in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.
1.2. Ulteriori provvedimenti
1.2.1
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, apponendo idonea e conforme segnaletica di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati;
1.2.2
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI, apponendo idonea e conforme segnaletica di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati.
2
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica di pericolo: lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dal ponteggio, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
L'intera area interessata dal ponteggio sia opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 223 del 18 febbraio 1992, supportate da fasce rifrangenti e da dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone inoltre che:
-siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività commerciali ivi poste;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dall'autorimessa posta in prossimità del ponteggio.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Infrastrutture ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 29 gennaio 2024