Premesso che occorre disciplinare l'esecuzione delle pulizie meccaniche del fondo stradale in via del Ferro;
dato atto che l'esecuzione delle operazioni di pulizia meccanica di detta via del Ferro avverrà il 4° martedì di ogni mese, dalle ore 16:00 alle ore 18:30;
vista la richiesta pervenuta da Alia S.p.A. in data 23 Luglio 2024, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
rilevata la necessità di adottare appropriati provvedimenti di viabilità per garantire la fluidità della circolazione stradale nonché per motivi di sicurezza della circolazione medesima e degli addetti alle operazioni;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte dell'azienda di igiene urbana, di riparare eventuali danni derivanti dalle operazioni di pulizia meccanica;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 27 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 25 LUGLIO 2024, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, il 4° martedì di ogni mese, nella sotto indicata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti:
1.
DIVIETO DI SOSTA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di pulizia meccanica della strada.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza che disciplini l'esecuzione delle pulizie meccaniche in via del Ferro che risulti in contrasto con i provvedimenti di pulizia strade di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Alia S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 25 luglio 2024