Allo scopo di consentire, limitatamente ai tratti di marciapiede posti rispettivamente in via G. Valentini, tra il civico 129 ed il civico 133/a, ed in via S. Vai, tra l'intersezione con detta via G. Valentini ed il civico 21, il posizionamento di un ponteggio con galleria pedonale e di un castello di tiro occorrenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato;
vista la richiesta AOT 527 del giorno 17 luglio 2024;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 10 AGOSTO 2024 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 SETTEMBRE 2024, nelle sotto indicate vie siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
1 Ponteggio con galleria pedonale e castello di tiro
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica di pericolo: lavori;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente allo stallo di sosta a pagamento posto in prossimità del civico 131, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone, inoltre, che:
- al ponteggio siano apposti dispositivi luminosi intermittenti;
- siano allestiti appositi corridoi protetti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il relativo percorso, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza all' attività ivi posta;
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio ed il castello di tiro siano collocati in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli;
siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del ponteggio con galleria pedonale e del castello di tiro.
2 Ponteggio con galleria pedonale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica di pericolo: lavori;
Si dispone, inoltre, che:
- al ponteggio siano apposti dispositivi luminosi intermittenti;
- siano allestiti appositi corridoi protetti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il relativo percorso, nonchè atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza all' attività ivi posta;
- al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio sia collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli;
- siano mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire l'accesso e l'uscita, in piena sicurezza, dalle autorimesse poste in prossimità del ponteggio con galleria pedonale.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Infrastrutture ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
La ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 22 luglio 2024