Vista la Determinazione Dirigenziale n.1897 del giorno 22 luglio 2024, con la quale il Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente ha dato atto dello svolgimento del Luna Park nell'area in fregio al Viale G. Marconi, ex parcheggio TIR, nel periodo compreso tra il 24 agosto 2024 ed il 15 settembre 2024;
rilevata la necessità di adottare, in viale Guglielmo Marconi, provvedimenti temporanei di viabilità a supporto del suddetto Luna Park;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1.
che, dalle ore 08:00 del giorno 16 AGOSTO 2024 fino alle ore 19:00 del giorno 20 SETTEMBRE 2024, in Viale Guglielmo Marconi, sul lato destro in direzione centro città, nel tratto compreso tra l'intersezione regolata a rotatoria con Via Francesco Ferrucci/Via San Poto e l'intersezione regolata a rotatoria posta in prossimità dei civici 48/A e 50, nella parte della sede stradale compresa tra il margine della carreggiata e la recinzione del Parco Fiera, sia posto in opera, per una lunghezza di circa m. 300, uno sbarramento continuo, realizzato mediante l'apposizione di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495, supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti e da fasce rifrangenti; il predetto sbarramento sia interrotto solo in corrispondenza dell'ingresso del Luna Park per consentire l'afflusso del pubblico e l'accesso e l'uscita ai veicoli al servizio di persone invalide e di altre categorie autorizzate, come sotto precisato;
2.
che, dalle ore 08:00 del giorno 16 AGOSTO 2024 fino alle ore 19:00 del giorno 20 SETTEMBRE 2024, nel sotto indicato viale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
all'interno dell'intero tratto delimitato dallo sbarramento continuo sopra descritto siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
La segnaletica di cui sopra dovrà essere collocata in corrispondenza dell'interruzione dello sbarramento continuo posto all'ingresso del Parco Fiera nonché di ogni altro eventuale varco che si rendesse necessario realizzare.
2.1.1
nell'area prospiciente l'ingresso al Luna Park:
2.2
lungo la carreggiata con direzione di marcia da Via San Poto/Via F. Ferrucci verso Viale Montegrappa, adiacente al summenzionato sbarramento e per tutta la lunghezza dello stesso:
2.3
nel tratto compreso tra il civico 64 (passo carrabile 3819/2005 di servizio alla concessionaria Lenzi automobili) e la rotatoria posta all'intersezione con Via Francesco Ferrucci/Via San Poto, sul lato destro in direzione di Via Francesco Ferrucci/Via S. Poto:
3.
nel tratto di strada bianca che circonda il perimetro del Parco Fiera, allo scopo di consentire il libero passaggio dei mezzi di soccorso:
3.1
in corrispondenza del cancello d'accesso alla suddetta strada bianca, ubicato all'altezza dell'area riservata alla sosta di veicoli, sul lato opposto ai civici 48/A e 50:
4.
che, dal giorno 16 AGOSTO 2024 fino alle ore 12:00 del giorno 26 AGOSTO 2024 e dalle ore 06:00 del giorno 16 SETTEMBRE 2024 fino alle ore 24:00 del giorno 20 SETTEMBRE 2024, nella sotto indicata area di parcheggio siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
4.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente agli stalli posti nel centro della carreggiata e compresi tra l'accesso a detta area di parcheggio e l'ingresso del campo nomadi, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
4.2
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Infrastrutture, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Consiag Servizi Comuni S.r.l., appositamente incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 1516 del 24/06/2022, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività inerenti all'apposizione delle segnaletica stradale temporanea e delle barriere stradali di sicurezza, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 24 luglio 2024