Comune di Prato
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Servizio Mobilità e Infrastrutture - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1784/2024

Manifestazione denominata "Smoke and Sound" organizzata dall'Associazione Culturale Il Penny.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione denominata "Smoke And Sound", che si terrà all'interno dell'area di parcheggio adiacente il Centro Commerciale di Galcetello, posta a margine della viabilità principale tra via Sette Marzo 1944 e via C. Malaparte, dalle ore 13:00 del giorno 8 luglio 2024 alle ore 24:00 el giorno 9 luglio 2024, a cura del Centro Commerciale di Galcetello;

vista la D.G.C. n. 249 del giorno 28 maggio 2024, con la quale è stato concesso il patrocinio alla suddetta manifestazione;

acquisita, altresì, in data 2/7/2024, la RELAZIONE SAFETY & SECURITY, redatta dal tecnico incaricato dall'organizzazione, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, contenente la planimetria esplicativa;

vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 3/7/2024, nella quale è stato significato che: " richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 146634 del 3/07/2023, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che, dalle ore 13:00 del giorno 8 LUGLIO 2024 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 9 LUGLIO 2024, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Area di parcheggio adiacente il Centro Commerciale di Galcetello, posta a margine della viabilità principale tra via Sette Marzo 1944 e via C. Malaparte, come evidenziato nell'Allegato 1:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto i veicoli degli operatori partecipanti e/o di supporto alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un idoneo contrassegno riportante il logo e/o la dicitura della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, d'eccezione e di rimozione forzata;

DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli degli operatori partecipanti e/o di supporto alla manifestazione, che dovranno essere opportunamente individuati mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla parte anteriore di ciascun veicolo, di un idoneo contrassegno riportante il logo e/o la dicitura della manifestazione, limitatamente al tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico merci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione.

Le strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione siano collocate in modo da consentire il transito dei veicoli di emergenza, di soccorso, di pronto intervento e degli Organi di Polizia, mantenendo libera da ingombri statici una corsia di larghezza non inferiore a ml. 3,50.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private

Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione, da parte dell'organizzazione della manifestazione, delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.

2. Ulteriori .provvedimenti

  • Via Sette Marzo 1944, in corrispondenza dell'accesso all'area di parcheggio adiacente il Centro Commerciale di Galcetello;
  • Via Curzio Malaparte, in corrispondenza dell'accesso all'area di parcheggio adiacente il Centro Commerciale di Galcetello:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DRITTO, eccetto autorizzati, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a dritto, con pannello integrativo d'eccezione.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'organizzazione della manifestazione dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso o degli organi di Polizia.

Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti l'evento.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione;
  4. rispetto delle misure di cui alla "Relazione Safety and Security", citata in premessa;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'organizzazione della manifestazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 4 luglio 2024

Il Dirigente
(Arch. Riccardo Pallini)