Allo scopo di consentire lo svolgimento di una manifestazione folcloristica denominata "Maggiolata di Viaccia", prevista per il giorno 30 aprile 2023, dalle ore 19:30 alle ore 23:30, in varie vie del territorio comunale in località Viaccia;
vista l'istanza del giorno 19 aprile 2023, presentata dal Circolo Ricreativo "La Libertà", con sede in Prato in via Pistoiese, civico 659, relativa all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità;
acquisita la SCIA di Manifestazione Temporanea di Pubblico Spettacolo, P.G. 82999 del giorno 14 aprile 2023, rilasciata dal Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente, soggetta agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), e contestualmente la comunicazione di attività rumorosa temporanea per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato in vigore dal 13.03.2002;
acquisita, in data 19/04/2023, la Relazione Tecnica: Piano della sicurezza, gestione delle emergenze e misure di safety connesse con la manifestazione denominata "La Maggiolata 2022", da svolgersi a Prato in località Viaccia e Narnali nella data del 30 aprile 2023, redatta dal tecnico incaricato dall'organizzazione, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 21/04/2023, con la quale è stato significato che "richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatta dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza";
richiamati gli obblighi imposti dalle vigenti norme ed in particolare dagli artt. 68 ed 80 del T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773);
visto il Regolamento Comunale sulle attività rumorose, approvato con D.C.C. del 27/10/2005, n. 10;
visto il Regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. del 31.05.2005, n. 89;
considerato che, per quanto di competenza del Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della circolazione stradale non sono stati rilevati impedimenti allo svolgimento della manifestazione, a condizione che siano osservate le disposizioni e le prescrizioni dettate nel presente provvedimento;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione stradale ed in previsione della partecipazione del pubblico, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 253224 del 3/12/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che il giorno 30 APRILE 2023, dalle ore 19:15 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 24:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Percorso
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente al passaggio ed all'eventuale breve sosta dei partecipanti alla manifestazione.
Si dispone che in tutti i tratti stradali che la sfilata debba percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PT Mobilità e Infrastrutture - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzatore della manifestazione dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori d'installazione delle strutture, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
AVVERTE
che prima, durante e fino al termine della manifestazione sia effettuata una costante e rigorosa vigilanza dell'area interessata, con la massima attenzione alle intersezioni stradali, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, al fine di evitare pericoli per i partecipanti, gli spettatori e per la circolazione stradale;
che i responsabili della manifestazione debbano adottare tutte le opportune cautele per garantire che la sfilata si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza;
che al pubblico sia impedito di sostare in posizioni in cui esista il pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione;
che sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze e che eventuali danni arrecati siano immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada;
che gli organizzatori preavvisino almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione dell'azienda esercente il servizio di trasporto pubblico;
che gli organizzatori provvedano preventivamente a concordare con l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere alle operazioni di ripulitura delle aree interessate dalla manifestazione, se necessario, in particolare delle strade e delle relative pertinenze, in maniera tale che al termine della manifestazione le aree interdette alla circolazione possano essere riaperte in tutta sicurezza.
RENDE NOTO
che, ove necessario, a norma del regolamento comunale citato in premessa, sia richiesto ed ottenuto dal Servizio Attività Economiche - Sportello Unico apposito titolo autorizzativo in riferimento alle emissioni sonore;
che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni;
DA' ATTO:
che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo svolgimento della manifestazione;
che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo;
che, a norma degli artt. 57 T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773) e 703 C.P., senza apposita licenza dell'Autorità di P.S. è vietato in particolare accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti e simili apparecchi o in genere fare esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze ovvero lungo la pubblica via o in direzione di essa, pena le sanzioni previste dalle norme citate, salvo che il fatto costituisca più grave reato;
che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), in particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico degli organizzatori della manifestazione, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 24 aprile 2023