Allo scopo di garantire ai veicoli impiegati dai Servizi Demografici del Comune di Prato per servizi urgenti di pubblica utilità la piena ed esclusiva fruibilità del tratto senza uscita di via Santa Caterina, individuato sul lato opposto al civico 17 e contenente, al proprio interno, i civici 16 e 16/A, è necessario adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
preso atto del sopralluogo congiunto effettuato da personale dell'U.O.C. TPL, Traffico e Staff e da personale di Consiag Servizi Comuni S.r.l. nel citato tratto di via Santa Caterina;
dato atto che, in esito al succitato sopralluogo, è stato ritenuto di procedere all'istituzione del divieto di fermata nel suddetto tratto stradale;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., e gli artt. 83, 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 17 APRILE 2023 in:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di divieto: divieto di fermata (Fig. II 75 Art. 120) con pannello integrativo d'eccezione recante il messaggio "eccetto veicoli servizi demografici".
I suddetti veicoli dovranno essere adeguatamente individuabili mediante l'esposizione, in modo ben visibile sulla loro parte anteriore, di un idoneo contrassegno riportante l'apposito logo rilasciato dal competente Servizio comunale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra eventuale precedente ordinanza, che disciplini il suddetto tratto stradale di via Santa Caterina, risultante in contrasto con i provvedimenti di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 12 aprile 2023